Tutti i lavoratori e gli apprendisti sotto i 30 anni hanno diritto ad un massimo di cinque giorni di congedo non retribuito per il volontariato giovanile. Questo diritto è scolpito nel codice delle obbligazioni (art. 329e).
(Fonte: Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG)
È disponibile un video dimostrativo con esempi di attivitä di volontariato. Il sito dispone inoltre di formulari e schede informative nonché di informazioni per i datori di lavoro.